Incidenti
stradali in tempi di crisi: si può ottenere subito una
provvisionale di risarcimento del danno
a
cura dell’ Avv. Rosanna Bisceglie

In caso di incidente stradale è possibile ottenere la
liquidazione anticipata di somme di denaro nel corso del
giudizio di primo grado instaurato nei confronti
dell’assicurazione che non vuol pagare il risarcimento al
danneggiato.
L’istituto della provvisionale,
in materia di responsabilità civile da circolazione stradale,
si inserisce nell’ambito dei provvedimenti di natura
anticipatoria a carattere sommario ed ha la finalità di
assicurare anticipatamente al presumibile avente diritto al
risarcimento di un danno da sinistro stradale una somma di
denaro, per far fronte alle più immediate esigenze ed impedire che questi subisca gli effetti deleteri e
pregiudizievoli derivanti dall’eccessiva
durata di un processo.
La «provvisionale
di condanna», pertanto, è un «acconto»
sulla somma risarcitoria che sarà liquidata dal giudice nella
sentenza al termine del giudizio, a titolo di condanna, a
carico dell’assicurazione.
Due sono i
presupposti per l’emanazione dell’ordinanza che accoglie
un’istanza di provvisionale: lo stato
di bisogno ed i gravi
elementi di responsabilità a carico del conducente,
risultanti da un sommario accertamento.
Quanto allo stato di bisogno il legislatore richiede
che il soggetto danneggiato veri in una condizione di difficoltà
economica: questo elemento, in realtà, non è più
indispensabile per ottenere l’acconto, ma incide soprattutto
sull’entità della somma da liquidare in via
provvisoria.
Ulteriori
condizioni per la concessione della somma a titolo di
provvisionale sono:
a) che sia iniziato il giudizio risarcitorio di primo grado;
b) che siano state sentite le parti e da un
sommario accertamento risultino gravi
elementi di responsabilità a carico del conducente.
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