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ANTICRISI è un servizio dello Studio "Addestramento Anticrisi & Psicoterapia" del Dott. Gianni Lanari finalizzato a definire comportamenti, pensieri ed emozioni per uscire dal tunnel della crisi

 

Ho ricevuto un atto di precetto per il pagamento di una somma di danaro: cosa faccio? 

a cura dell’ Avv. Rosanna Bisceglie 

 

 

Con l’atto di precetto il creditore preannuncia, in caso di mancato pagamento della somma intimata, l’inizio di un’azione esecutiva. Il debitore ha dieci giorni di tempo per trovare una soluzione.

L’atto di precetto costituisce, quindi, una sorta di preavviso di inizio dell’esecuzione forzata nei confronti del debitore. L’esecuzione forzata consiste nell’espropriazione, da parte del creditore, dei beni del debitore, a mezzo del pignoramento dei beni mobili (pignoramento mobiliare) o beni immobili (pignoramento immobiliare) o dei crediti quali il conto corrente, lo stipendio, la pensione (pignoramento presso terzi).

Il destinatario dell’atto di precetto ha dieci giorni di tempo per decidere la propria strategia.

Soluzione n. 1: pagare al creditore la somma intimata.

È la scelta migliore per il debitore che sia consapevole del proprio debito e che, avendo beni aggredibili, tra cui anche un conto corrente, una pensione o uno stipendio, voglia evitare di subire un pignoramento.

Il pignoramento, infatti, comporterà per il debitore, oltre all’espropriazione dei propri beni o dei propri crediti verso terzi, anche ulteriori spese processuali che graveranno sempre su di lui.

Soluzione n. 2: contattare il creditore (ovvero il suo legale) per trovare un accordo transattivo.

Per raggiungere un accordo transattivo si può proporre al creditore il pagamento rateale della somma precettata, oppure il pagamento immediato di una somma minore. L’eventuale accordo avrebbe il vantaggio per il debitore di pagare meno o più comodamente, evitando il rischio e le maggiori spese di un’azione esecutiva, e per il creditore di soddisfare il proprio credito, seppur parzialmente, senza dover compiere ulteriori azioni costose e di non rapida soluzione, soprattutto in caso di pignoramenti sui beni mobili o immobili.

Soluzione n. 3: proporre opposizione al precetto nel caso in cui intende contestare il credito nel merito ovvero opporre obiezioni di natura processuale.

Se invece il destinatario dell’atto di precetto intende contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, ad esempio, perché ha già pagato oppure perché è intervenuta la prescrizione, ovvero contesti la regolarità formale del precetto o del titolo esecutivo può proporre opposizione al precetto dinanzi al giudice competente.

In tal caso si può chiedere al giudice anche la sospensione dell’efficacia del precetto, così da bloccare la potenziale azione esecutiva del creditore.

3) non far nulla e attendere le successive azioni del creditore.

Rappresenta la scelta di chi non ha nulla da perdere oppure non ha beni di proprietà o crediti verso terzi, per cui il creditore, pur volendo, non potrebbe agire nei suoi confronti, in quanto non avrebbe beni o crediti su cui soddisfarsi.

Al debitore che si trovi in questa condizione farà piacere sapere che la validità del precetto è limitata nel tempo e dura solo novanta giorni, per cui se il creditore non dovesse proporre il pignoramento entro detto termine, il precetto diverrà inefficace.

Per approfondimenti contatta l'Avvocato Rosanna Bisceglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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