Ho
ricevuto un atto di precetto per il pagamento di una somma di
danaro: cosa faccio?
a
cura dell’ Avv. Rosanna Bisceglie

Con l’atto di precetto il creditore preannuncia, in
caso di mancato pagamento della somma intimata, l’inizio di
un’azione esecutiva. Il debitore ha dieci giorni di tempo
per trovare una soluzione.
L’atto di precetto costituisce, quindi, una sorta di preavviso di inizio
dell’esecuzione forzata nei confronti del debitore.
L’esecuzione forzata consiste nell’espropriazione, da
parte del creditore, dei beni del debitore, a mezzo del
pignoramento dei beni mobili (pignoramento
mobiliare) o beni immobili (pignoramento
immobiliare) o dei crediti quali il conto corrente, lo
stipendio, la pensione (pignoramento
presso terzi).
Il
destinatario dell’atto di precetto ha dieci giorni di
tempo per decidere la propria strategia.
Soluzione n. 1: pagare al creditore la somma intimata.
È
la scelta migliore per il debitore che sia consapevole del
proprio debito e che, avendo beni aggredibili, tra cui anche
un conto corrente, una pensione o uno stipendio, voglia
evitare di subire un pignoramento.
Il
pignoramento, infatti, comporterà per il debitore, oltre
all’espropriazione dei propri beni o dei propri crediti
verso terzi, anche ulteriori spese processuali che graveranno
sempre su di lui.
Soluzione n. 2: contattare
il creditore (ovvero il suo legale) per trovare un accordo
transattivo.
Per
raggiungere un accordo transattivo si può proporre al
creditore il pagamento rateale della somma precettata, oppure
il pagamento immediato di una somma minore. L’eventuale
accordo avrebbe il vantaggio per il debitore di pagare
meno o più comodamente, evitando il rischio e le maggiori
spese di un’azione esecutiva, e per il creditore di
soddisfare il proprio credito, seppur parzialmente, senza
dover compiere ulteriori azioni costose e di non rapida
soluzione, soprattutto in caso di pignoramenti sui beni mobili
o immobili.
Soluzione n. 3: proporre opposizione al precetto nel caso in cui intende contestare il
credito nel merito ovvero opporre obiezioni di natura
processuale.
Se
invece il destinatario dell’atto di precetto intende
contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente,
ad esempio, perché ha già pagato oppure perché è
intervenuta la prescrizione, ovvero contesti la regolarità
formale del precetto o del titolo esecutivo può proporre opposizione
al precetto dinanzi al giudice competente.
In
tal caso si può chiedere al giudice anche la sospensione
dell’efficacia del precetto, così da bloccare la potenziale
azione esecutiva del creditore.
3) non far nulla e
attendere le successive azioni del creditore.
Rappresenta
la scelta di chi non ha nulla da perdere oppure non ha beni di
proprietà o crediti verso terzi, per cui il creditore, pur
volendo, non potrebbe agire nei suoi confronti, in quanto non
avrebbe beni o crediti su cui soddisfarsi.
Al
debitore che si trovi in questa condizione farà piacere
sapere che la validità del precetto è limitata nel tempo e
dura solo novanta giorni, per cui se il creditore non
dovesse proporre il pignoramento entro detto termine, il
precetto diverrà inefficace.
Per
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