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Crisi e affido condiviso: legittima la revoca se la discordia tra i genitori è dannosa per il minore

a cura dell’ Avv. Rosanna Bisceglie 

 

 

In tema di separazione personale quando la conflittualità e l’assenza di comunicazione tra i genitori comporta pressioni e tensioni nocive sul figlio minore è giustificata la revoca dell’affidamento condiviso.

Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5108/2012 laddove – respingendo il ricorso di un padre separato – ha affermato il principio secondo il quale in materia di separazione personale la regola prioritaria dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile - ai sensi dell’art. 155 bis, primo comma, cod. civ. - solo  ove  la  sua  applicazione  risulti   contraria all’interesse del minore,  interesse  che costituisce  l’esclusivo  criterio  di  valutazione  in rapporto  alle  diverse  e  specifiche   connotazioni  delle singole vicende familiari approdate in  sede giudiziaria.

Ed invero  la   mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione tra i coniugi, non preclude la misura preferenziale dell’affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti  di  un  tollerabile  disagio  per la  prole.

Nell’ipotesi, invece, in cui il dissidio tra i genitori si traduce, in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli, tali da pregiudicare il loro superiore interesse, l’affido condiviso non potrà essere applicato.

Ebbene, nella vicenda familiare oggetto della sentenza, i due genitori non comunicavano tra di loro e «decidevano autonomamente le attività della figlia, costretta a fare due turni a scuola, due diverse attività sportive e persino due diete alimentari». Detta situazione ovviamente, come accertato dalla Ctu, era vissuta «molto male dalla minore in quanto fonte di confusione e di alterazione della sua condizione psicologica».

Il Tribunale di Roma che aveva stabilito l’affidamento condiviso, viste le risultanze della Ctu, –  in sede modifica delle condizioni della separazione personale delle  parti – aveva così disposto l’affidamento in via esclusiva alla madre, attribuendole anche l’esercizio esclusivo della potestà  genitoriale e regolando il diritto del padre di frequentazione della  bambina.

Vano è risultato il successivo ricorso in appello del padre finalizzato a sostenere che l’affidamento esclusivo alla madre avrebbe dato veste di legittimità a «immancabili atti di prevaricazione del genitore affidatario legittimato all’esercizio esclusivo della potesta genitoriale»,

Per la Corte di Cassazione i giudici d’appello hanno legittimamente rilevato che «dall’espletata  istruttoria, e  segnatamente  dall’esito   della  CTU,  era   emerso   che l’affidamento condiviso si era dimostrato nocivo alla minore e possibile fonte di future patologie  per la stessa, in quanto generante ansia, confusione e tensione, e dunque, irreprensibilmente concluso  per la  sussistenza  di  condizioni pregiudizievoli  al  suo interesse, atte a legittimare I’avversata decisione, chiarendo anche le ragioni, rimaste incontestate, per l’affidamento della figlia alla madre».  

Per approfondimenti contatta l'Avvocato Rosanna Bisceglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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