COME
SOSPENDERE IL PAGAMENTO DELLE CARTELLE EQUITALIA
Maria
Cristina Restivo

La
richiesta di pagamento contenuta nella cartella o
nell’avviso di accertamento può essere sospesa in via
amministrativa, giudiziale e in alcuni casi rivolgendosi
direttamente ad Equitalia. Con la Legge di stabilità
2013 (legge n. 228/2012) il legislatore ha introdotto, a
decorrere dal 1/1/2013, una specifica procedura che, al
ricorrere di determinate condizioni, consente al
contribuente di beneficiare dell’immediato blocco
delle attività esecutive e cautelari.
Il
contribuente che intende usufruire della nuova
procedura, può presentare entro 90 giorni dalla
notifica da parte del concessionario della riscossione
del primo atto di riscossione utile o di un atto della
procedura cautelare ed esecutiva, apposita
autodichiarazione contenente l’indicazione e la
relativa documentazione della specifica causa che si
ritiene renda il credito vantato dall’Ente
definitivamente non esigibile.
Motivi
che giustificano la presentazione dell’istanza di
sospensione della riscossione all’ente di riscossione
possono essere, ad esempio, l’esistenza di un
provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore,
oppure l’esistenza di una sentenza che ha annullato la
pretesa dell’amministrazione finanziaria.
I
soggetti incaricati alla riscossione coattiva sono
tenuti a sospendere immediatamente ogni azione attività
finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a
ruolo mentre spetta all’Ente creditore (es: Agenzia
delle Entrate, INPS) verificare la fondatezza di quanto
assunto dal contribuente; decorsi 220 giorni dalla
presentazione dell’istanza senza che l’ente fornisca
alcuna risposta il credito vantato dallo stesso e
documentato dal contribuente come inesigibile è
annullato di diritto.
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Cristina Restivo
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