Benvenuti! Telefonateci ai n. 0622796355 - 3473157728. Siamo a ROMA in Piazza Sempronio Asellio 7 (metro A Giulio Agricola).

HOME

CHI SIAMO

ADDESTRAMENTO ANTICRISI

COLLABORATORI

OFFERTE ANTICRISI

NOTE LEGALI

LINK

SITE MAP

FORUM

NEWSLETTER

NEWS E ARTICOLI

COLLABORA

RETE C.I.S.P

CONDIVIDI

F.A.Q.

CONTATTI

FAI IL TUO QUESITO ANTICRISI:

-allo Psicologo

-al Mediatore Creditizio

-all'Avvocato

-al Mediatore Professionista

-al Medico

-al Medico Legale

-al Mediatore Linguistico Culturale

-all'Assistente Sociale

-all' Agente di Affari in Mediazione

-al Consulente del Lavoro

-al Commercialista

-al Consulente Tributario

-al Revisore Contabile

-al Consulente Finanziario

-all'Esperto di Finanza Agevolata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ANTICRISI è un servizio dello Studio "Addestramento Anticrisi & Psicoterapia" del Dott. Gianni Lanari finalizzato a definire comportamenti, pensieri ed emozioni per uscire dal tunnel della crisi

 

 

COME RECUPERARE GLI INTERESSI ANATOCISTICI ILLEGITTIMAMENTE ADDEBITATI DALLE BANCHE.

TUTELATI DAL FENOMENO DELL’ANATOCISMO BANCARIO.

Marinella Perna

Secondo quanto statuito dall’art. 1283 c.c., l’anatocismo è in genere vietato. Per anatocismo si intende quel fenomeno che genera la produzione di interessi sugli interessi. La  norma codicistica, non vieta che gli interessi scaduti generano a loro volta interessi, ma specifica che questo può accadere solo in due casi:

1)      nel momento in cui viene proposta una domanda giudiziale, diretta ad ottenere il pagamento degli interessi sugli interessi scaduti, ovvero dovuti a seguito di convenzione posteriore alla scadenza degli interessi, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per 6 mesi;

2)      in mancanza di usi contrari.

Il problema dell’ammissibilità dell’anatocismo ha per oggetto i contratti di conto corrente bancario, i quali dispongono la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista. La capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, con sentenza della Corte costituzionale n. 425/2000, per violazione dell’art. 76 della costituzione. L’art. 25 d.l. 342/99 aveva fatto salva la validità e l’efficacia delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza. Siccome si dette clausole erano disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore, sono da considerarsi nulle poiché in violazione dell’art. 1283 c.c.. Gran parte della giurisprudenza sostiene che sono affette da nullità le clausole anatocistiche, presenti in un contratto di conto corrente bancario, aventi ad oggetto una capitalizzazione degli interessi, in violazione a quanto disposto ex art. 1283 c.c.. Ciò in quanto l’anatocismo è consentito dalla legge, ma solo a determinate condizioni.  

Pertanto chi intratteneva o intrattiene rapporti di conti correnti con Istituti di Credito può, se ne ricorrono i presupposti, ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate.

Per approfondimenti contatta la Dottoressa Marinella Perna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013 Studio "Addestramento Anticrisi & Psicoterapia" del Dott. Gianni Lanari P.Iva 06019411005

Contatore visite gratuito