COME
OTTENERE IL GRATUITO
PATROCINIO
Marco
Baio

Il Gratuito Patrocinio è un istituto giuridico molto importante, ma non a
tutti noto.
Si tratta dell'assistenza legale gratuita a spese
dello Stato ai sensi del Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia (dagli artt.
dal 74 al 141) – D.P.R. 30.05.2002, n. 115 e
successive modifiche.
Al
fine di essere rappresentate in giudizio, sia per agire
che per difendersi (in ambito civile, amministrativo,
tributario e penale), le
persone non abbienti possono richiedere la
nomina di un avvocato (inscritto in particolari liste
presso il relativo Consiglio dell'Ordine)
e la sua assistenza a spese dello Stato,
usufruendo dell'istituto del Patrocinio a spese dello
Stato (di seguito
per brevità G.P.).
La
reale ed efficace accessibilità al G.P. rappresenta
infatti la via maestra per esercitare un autentico diritto
di difesa, così come garantito
costituzionalmente.
Per
essere ammessi al G.P. è necessario che il richiedente
sia titolare di un reddito annuo imponibile,
risultante dall'ultima dichiarazione, non
superiore a euro 10.766,33.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri
familiari, il reddito sarà costituito dalla somma dei
redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni
componente della famiglia, compreso l'istante.
Naturalmente, fanno eccezione a tale regola generale i
casi in cui sono oggetto della causa diritti della
personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi
del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri
componenti il nucleo familiare con lui convive.
Nel solo ambito dei procedimenti penali, la regola che
impone la somma di tutti i redditi prodotti dai
componenti della famiglia è contemperata dalla
previsione di un aumento del limite di reddito che, a
norma dell'art. 92 del T.U., è elevato di euro 1.032,91
per ognuno dei familiari conviventi
Sono ammessi: i cittadini italiani, gli stranieri e
gli apolidi residenti nello Stato, l'indagato,
l'imputato, il condannato, l'offeso dal reato, il
danneggiato che intendano costituirsi parte civile,
responsabile civile o civilmente obbligato per
l'ammenda.
La domanda per l'ammissione al G.P. è presentata
dall'interessato o dal suo legale di fiducia (di
norma, proprio in ragione della complessità delle
modalità di presentazione, se ne occupa il
professionista).
Sarà
pertanto opportuno che l'avvocato nominato depositi
unitamente all'istanza di ammissione al G.P.: una copia
del documento di identità dell'interessato, una copia
del codice fiscale dell'interessato, la nomina
sottoscritta dal suo assistito del difensore,
certificati di residenza, stato di famiglia e
dichiarazioni dei redditi e/o autocertificazioni ISEE;
per i cittadini extracomunitari documentazione della
propria ambasciata attestante la mancanza di beni e
redditi nel paese di provenienza.
Di
particolare interesse è inoltre la recente Legge 125/08
che in ambito penale ha escluso il G.P. per tutti i
soggetti condannati per gravi reati, come: associazione
a delinquere di stampo mafioso, associazione a fine di
spaccio di stupefacenti, associazione a fine di
contrabbando, spaccio di stupefacenti, reati commessi
per agevolare l'attività di associazioni mafiose.
Inoltre, con la legge di conversione, c.d. “pacchetto
sicurezza” il giudice è obbligato a tener conto,
nella valutazione delle condizioni economiche di chi
richiede il beneficio, anche delle risultanze del
casellario giudiziale.
Occorre in ogni caso tenere ben presente che la
domanda di accesso al beneficio di cui sopra si fonda
anche su autocertificazioni e dichiarazioni delle cui
veridicità il richiedente si assume la responsabilità
(penale) e in ogni caso, copia della domanda e del
decreto che decide sull'ammissione sono trasmesse
all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente
per la verifica dei redditi dichiarati.
Per
approfondimenti contatta l'Avvocato Marco Baio
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