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ANTICRISI è un servizio dello Studio "Addestramento Anticrisi & Psicoterapia" del Dott. Gianni Lanari finalizzato a definire comportamenti, pensieri ed emozioni per uscire dal tunnel della crisi

 

 

COME OTTENERE IL GRATUITO PATROCINIO 

Marco Baio

 

 

Il Gratuito Patrocinio è un istituto giuridico molto importante, ma non a tutti noto.

Si tratta dell'assistenza legale gratuita a spese dello Stato ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (dagli artt. dal 74 al 141) – D.P.R. 30.05.2002, n. 115 e successive modifiche.

Al fine di essere rappresentate in giudizio, sia per agire che per difendersi (in ambito civile, amministrativo, tributario e penale), le persone non abbienti possono richiedere la nomina di un avvocato (inscritto in particolari liste presso il relativo Consiglio dell'Ordine)  e la sua assistenza a spese dello Stato, usufruendo dell'istituto del Patrocinio a spese dello Stato (di seguito per brevità G.P.).

La reale ed efficace accessibilità al G.P. rappresenta infatti la via maestra per esercitare un autentico diritto di difesa, così come garantito costituzionalmente. 

Per essere ammessi al G.P. è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.766,33.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito sarà costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Naturalmente, fanno eccezione a tale regola generale i casi in cui sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui convive.
Nel solo ambito dei procedimenti penali, la regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell'art. 92 del T.U., è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi

Sono ammessi: i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato, l'indagato, l'imputato, il condannato, l'offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda.

La domanda per l'ammissione al G.P. è presentata dall'interessato o dal suo legale di fiducia (di norma, proprio in ragione della complessità delle modalità di presentazione, se ne occupa il professionista).

Sarà pertanto opportuno che l'avvocato nominato depositi unitamente all'istanza di ammissione al G.P.: una copia del documento di identità dell'interessato, una copia del codice fiscale dell'interessato, la nomina sottoscritta dal suo assistito del difensore, certificati di residenza, stato di famiglia e dichiarazioni dei redditi e/o autocertificazioni ISEE; per i cittadini extracomunitari documentazione della propria ambasciata attestante la mancanza di beni e redditi nel paese di provenienza.

Di particolare interesse è inoltre la recente Legge 125/08 che in ambito penale ha escluso il G.P. per tutti i soggetti condannati per gravi reati, come: associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione a fine di spaccio di stupefacenti, associazione a fine di contrabbando, spaccio di stupefacenti, reati commessi per agevolare l'attività di associazioni mafiose. Inoltre, con la legge di conversione, c.d. “pacchetto sicurezza” il giudice è obbligato a tener conto, nella valutazione delle condizioni economiche di chi richiede il beneficio, anche delle risultanze del casellario giudiziale.

Occorre in ogni caso tenere ben presente che la domanda di accesso al beneficio di cui sopra si fonda anche su autocertificazioni e dichiarazioni delle cui veridicità il richiedente si assume la responsabilità (penale) e in ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

Per approfondimenti contatta l'Avvocato Marco Baio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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